Terminato il trentesimo turno di campionato, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie sentenze. Per la Cavese, nessuna squalifica in corso, ma entra in diffida Valerio Boffelli. 

È andata peggio, invece, all'ACR Messina: è stata comminata un ammenda di €1000 per "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori della squadra avversaria si accingevano a raggiungere il tunnel di ingresso degli spogliatoi, una bottiglietta di acqua semi piena all’indirizzo del portiere avversario, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)". 

Inoltre, arriva anche l'inibizione per il direttore sportivo, Domenico Roma, fino al 27 marzo 2025, per:

"A) avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, era presente nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, prima di rientrare negli spogliatoi, ha sferrato un pugno alla porta d’ingresso danneggiandola e ha proferito parole irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale;
C) nella medesima circostanza, proferiva altresì parole irriguardose nei confronti del tesserato avversario SIG. ALOISI TOMMASO provocando la reazione di quest’ultimo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

Sono state invece assegnate tre giornate di squalifica a Daniel Dumbravanu: 


A) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata di media intensità sulla fronte, senza provocargli conseguenze;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, dopo aver imboccato il tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno pronunciando un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

Il Messina dovrà rinunciare, tra l'altro, ancora al proprio numero uno, Titas Kaprikas, fermato per tre giornate (sconterà l'ultima proprio contro la Cavese). 

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com
Sezione: News / Data: Mar 11 marzo 2025 alle 10:31
Autore: Manuel Senatore / Twitter: @ManuelSenatore0
vedi letture
Print